In questa sezione, in progressivo aggiornamento, saranno fornite risposte ai quesiti più frequenti ricevuti da candidati proponenti italiani riguardanti alcune regole generali del programma ma principalmente dedicati alla situazione italiana. Per risposte a domande generali sul programma e valide per tutti i Paesi partecipanti, vi rimandiamo anche alla sezione dedicata Faq del sito SEE.
Quali sono le regole per l’eleggibilità delle spese?
-
Le regole di ammissibilità delle spese per i partner UE sono definite a livello comunitario dal Regolamento Generale sui Fondi Strutturali (e successive modifiche ed integrazioni introdotte dai Regolamenti 284/2009 e 1341/2008), dal Regolamento FESR (e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal Regolamento 397/2009) e dal Regolamento 1828/2006 attuativo del Regolamento Generale sui Fondi Strutturali (e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal Regolamento 846/2009). Tali regolamenti delimitano poi un ambito di competenza nazionale. Per quanto riguarda l'Italia, il provvedimento cui fare riferimento è il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, che ai sensi dell'art. 56 paragrafo 4 del Regolamento 1083/2006 definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali.
Le regole di ammissibilità delle spese per i partner dei paesi IPA sono dettate dal Regolamento IPA 1085/2006 e dal Regolamento 718/2007 di attuazione del regolamento IPA. Il testo cui fare riferimento sono le cosiddette PRAG, cioè le condizioni generali di contratto per il finanziamento di azioni esterne della Commissione Europea.
Quali sono le categorie di spesa ammissibili?
-
Le categorie di spesa ammissibili sono:
- costo del lavoro del personale dedicato al progetto
- spese generali (max 25% dei costi di personale)
- viaggi e soggiorni
- consulenze e servizi esterni
- attrezzature
- investimenti a scala ridotta (inclusi i costi di acquisto di terreni fino al 10% del budget)
- costi per transazioni finanziarie e costi di garanzia
- costi comuni
- spese preparatorie
I costi di preparazione sono previsti? Se si, a quali partner possono essere addebitati?
-
Si sono previsti, entro il tetto di 40.000 € o del 2% del budget di progetto (si applica il limite inferiore tra i due), per spese sostenute dal 1° gennaio 2007 fino all'approvazione del progetto da parte del Monitoring Committee (termine seconda fase) ed effettivamente connesse alla preparazione della proposta progettuale. Da tenere presente è il fatto che tali spese sono riconosciute soltanto ai partner dei paesi UE, quindi i partner dei Paesi IPA sono esclusi da questo beneficio. Inoltre, nella fase preparatoria sono ammissibili soltanto le seguenti voci di spesa: personale, viaggi e soggiorni, consulenze e servizi esterni. Infine, i costi preparatori dovranno essere liquidati entro il termine del primo periodo di rendicontazione ed essere riportati nel primo Progress Report.
I costi eleggibili sono gli stessi per i partner degli Stati Membri e per quelli dei Paesi candidati e associati finanziati da IPA? Se no quali sono le differenze?
-
Le regole di ammissibilità delle spese per i partner UE sono disciplinate dal Regolamento Generale sui Fondi Strutturali 1083/2006 (e successive modifiche ed integrazioni REG 284/2009 e REG 1341/2008), dal Regolamento FESR 1080/2006 (e successive modifiche ed integrazioni REG 397/2009)e dal Regolamento 1828/2006, attuativo del Regolamento Generale sui Fondi Strutturali,(così come modificato dal REG 846/2009). Le regole di ammissibilità delle spese per i partner dei paesi IPA sono dettate dal Regolamento IPA 1085/2006 e dal Regolamento 718/2007 di attuazione del regolamento IPA. Il testo cui fare riferimento sono le cosiddette PRAG, cioè le condizioni generali di contratto per il finanziamento di azioni esterne della Commissione Europea.
Le differenze principali sono le seguenti: a) i partner IPA non possono realizzare attività che producono ricavi; b) i cosiddetti common costs non possono essere suddivisi tra partner FESR e partner IPA ma eventualmente soltanto tra partner IPA e tra partner FESR; c) le spese di preparazione non sono ammissibili per i partner IPA, per i quali l'ammissibilità delle spese inizia dopo la firma del contratto di finanziamento per le risorse IPA; d) i contributi in kind non sono riconosciuti come spesa ammissibile per i partner IPA (i costi di staff sono considerati contributi in cash).
A partire da quando e fino a quando si considerano eleggibili le spese relative alle attività di progetto?
-
Per i partner UE, a partire dalla data della decisione di approvazione del progetto da parte del Comitato di Monitoraggio fino alla data di chiusura del progetto indicata nell'AF. Le uniche eccezioni sono i costi preparatori (vedi sopra) ed i costi per la certificazione delle spese relative all'ultimo periodo di attività (vedi Implementation Manual). Per i partner IPA, in via generale, dopo la firma del contratto con le Autorità competenti dei paesi IPA. In casi limitati il partner potrà richiedere l'ammissibilità di spese sostenute prima della firma del contratto di finanziamento, se dimostra l'assoluta necessità di dare avvio alle attività di progetto precedentemente alla firma del contratto. Tale richiesta è sottoposta ad autorizzazione dell'Autorità IPA.
Qual è il co-finanziamento per i partner FESR e quello dei partner IPA?
-
Tutti i paesi FESR e i paesi IPA avranno un co-finanziamento fino all’85%
Il 15% di co-finanziamento come può essere recuperato?
-
Il 15% deve essere recuperato con le modalità indicate dalle norme di ciascun paese. Considerato che il FESR segue il principio del “costo pubblico”, solo soldi pubblici possono essere utilizzati come co-finanziamento.
Il co-finanziamento del 15% viene riconosciuto ai partner italiani da delibera CIPE?
-
Per tutti i partner italiani (pubblici, pubblici equivalenti e privati) il co-finanziamento nazionale con risorse pubbliche è garantito dal Fondo di Rotazione (ex lege n. 183/87), così come disciplinato dalla Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007. Ciascuno degli altri paesi SEE ha adottato proprie modalità per garantire che i Fondi FESR siano co-finanziati con risorse pubbliche. Il consiglio è quindi di assicurarsi circa le modalità di copertura della quota nazionale in uso nei diversi paesi. Il LP ha su questo punto una responsabilità particolare, in quanto deve essere in grado di verificare che la dichiarazione di co-finanziamento che gli viene presentata da ciascuno dei suoi partner sia effettivamente conforme alla disciplina in vigore nei rispettivi paesi e corrispondente al piano finanziario complessivo del progetto.
Gli altri Paesi hanno lo stesso sistema di co-finanziamento nazionale?
-
Ogni paese applica un sistema differente in merito al co-finanziamento pubblico nazionale. Alcuni paesi applicano una procedura automatica di assegnazione dei fondi, altri prevedono specifici bandi. Per avere informazioni complete ed aggiornate, ciascun partner dovrà fare riferimento al proprio contact point nazionale.
Certificazione delle spese dei PP italiani? Ci sarà un ente unico o è previsto un audit a carico dei PP?
-
La definizione del sistema nazionale di controllo per l'Italia è in via di ultimazione. Gli elementi principali sono: non c'è un unico soggetto nazionale (come nel 2000 - 2006); il sistema è decentrato. Le possibilità saranno due: 1) gli enti pubblici (ad es. Regione) avranno la facoltà di affidare la verifica e certificazione dei costi ad una propria struttura interna dotata delle necessarie competenze purché funzionalmente indipendente dalla struttura che realizzerà il progetto; 2) gli organismi di diritto pubblico, i soggetti privati e gli enti pubblici (che non optano per la possibilità di cui sopra) dovranno fare ricorso a certificatori esterni, che rispettino i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza definiti da IGRUE e MISE. Per l'assegnazione dell'incarico ad uno di tali certificatori sarà necessario osservare le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa sugli appalti pubblici di servizi. In ogni caso le spese di certificazione saranno spese ammissibili a co-finanziamento, in quanto costi necessari all'attuazione del progetto.
Al momento dell'assegnazione dell'incarico al certificatore esterno, il PP/LP Italiano dovrà acquisire la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti e trasmetterla al rappresentante del Programma all'interno della Commissione Mista Stato-Regioni. Tale Commissione, dopo avere istruito la pratica, convaliderà la scelta del controllore sia al partner in questione sia alla Autorità di Gestione.
Analogamente, al momento dell'assegnazione dell'incarico di certificazione alla propria struttura interna, l'ente pubblico trasmetterà al rappresentante in seno alla Commissione Mista Stato-Regioni la documentazione attestante il requisito di indipendenza del controllore (separazione funzionale). Una volta istruita la pratica la Commissione convaliderà la scelta del controllore sia all'ente pubblico in questione sia alla Autorità di Gestione.
A breve la Commissione Mista dovrà anche definire manualistica e procedure di certificazione. Detti documenti saranno resi disponibili nell'apposita sezione di questo sito.
Esiste la possibilità di ricevere un pre-finanziamento FESR a progetto approvato?
-
No, il contributo FESR viene erogato esclusivamente a rimborso delle spese giudicate ammissibili e certificate secondo il sistema di controllo delle spese specifico di ciascuno stato. Il consiglio è quindi quello di valutare attentamente la solidità e la capacità finanziaria dei partner, dato il tempo abbastanza lungo che solitamente intercorre tra la spesa, la sua certificazione ed il rimborso della quota FESR (85%).
Come si applica la regola del 10%?
-
La cosiddetta regola del 10% è una disposizione contenuta al comma 3 dell'art 21 del Regolamento 1080/2006/CE (Regolamento FESR) che stabilisce che " Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora esse apportino benefici alle regioni della Comunità".
Le autorità di gestione e gli stati membri che partecipano ai singoli programmi di cooperazione territoriale conservano un certo grado di discrezionalità relativamente alla misura in cui tale flessibilità è applicata (che può variare da bando a bando o può essere addirittura esclusa), nonché nel dettare specifiche regole in termini di categorie di costo ammissibili, rendicontazione ecc. Per ciò che riguarda il secondo bando SEE la regola del 10% sarà applicata in due casi:
a) a beneficio di PP o LP FESR per la realizzazione di attività di progetto in paesi esterni all'unione ma inclusi nell'area SEE;
B) a beneficio di PP non UE dell'area SEE per la realizzazione di attività di progetto non coperte da fondi IPA/ENPI.
In entrambi i casi, i costi dovranno essere identificati nell'application form, dovranno essere previsti nel budget del PP o del LP FESR e da questi direttamente sostenuti e validati, dovrà essere dimostrata la necessità di svolgere attività di progetto al di fuori dell'UE (caso1) o di coinvolgere partner NON UE (caso 2), ed il beneficio per il territorio UE. Le categorie di costo ammissibili sono esclusivamente viaggi e soggiorni, consulenze e servizi esterni.
Che tipologia di investimenti è ammissibile?
-
Gli Investimenti a scala ridotta sono eleggibili qualora sia dimostrabile l'impatto transnazionale dell'investimento e l'attività sia approvata nell'AF. Si tratta di investimenti innovativi e soluzioni pratiche, già testate in un'area ma valutate congiuntamente da tutti i partner di progetto, trasferibili in altre zone (almeno in altri due paesi partecipanti) e contesti dell'area.
Alcuni esempi: infrastrutture tecniche atte a migliorare l'innovatività di un network transnazionale per lo sviluppo dell'imprenditorialità e la ricerca; infrastrutture che migliorano la diffusione della conoscenza nell'area SEE; infrastrutture ed investimenti tecnici in porti, autostrade, acque interne e nodi stradali per migliorare l'operatività dei corridoi transnazionali; soluzioni ICT che favoriscono l'accessibilità di zone periferiche; soluzioni per il risparmio energetico negli edifici.
Chi può essere contraente in merito ad un investimento?
-
I contraenti devono essere selezionati secondo la procedura nazionale in materia di assegnazione di appalti pubblici. I contraenti di investimenti non possono essere partner (PP) del progetto.
E’ ammissibile l’acquisto di terreni?
-
L'acquisto di terreni è ammissibile in casi debitamente giustificati e se non supera il 10% dei costi eleggibili dell'operazione, in linea con l'art. 7 Regolamento CE 1080/2006.
Come è regolato il sub-contracting?
-
I partner FESR nell'appalto di forniture nell'ambito di progetti finanziati dal SEE devono rispettare le normative nazionali applicabili agli appalti pubblici, in conformità con l'articolo 1 del regolamento CE 1083/2006. I partner IPA possono appaltare servizi, forniture e lavoro in conformità con l'articolo 121 del regolamento CE 718/2007.
Quando si ha l'avvio effettivo della procedura di autorizzazione del controllore individuato?
-
Per dare effettivo avvio alla procedura di autorizzazione del controllore individuato, è necessario che il Rappresentante del singolo Programma trasmetta agli altri membri esclusivamente documentazione completa, unitamente ad una check list nella quale sintetizzare gli esiti della pre-istruttoria. Si sottolinea, pertanto, l'assoluta importanza che i beneficiari trasmettano la documentazione completa e le dichiarazioni richieste.
Si richiedono precisazioni sulla certificazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori contabili
-
Si rammenta che la certificazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori contabili presentata a corredo della domanda deve attestare sia l'iscrizione ai suddetti Albi da almeno tre anni, sia la vigenza di tale requisito ad oggi. In merito a quest'ultimo punto, si richiama quanto concordato nell'ultima riunione della Commissione sull'obbligatorietà che tali certificati non siano stati rilasciati in data antecedente ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione del controllore da parte del Beneficiario.
E' possibile utilizzare una Società di Revisione iscritta all'albo speciale delle Società di Revisione Consob?
-
Non è possibile utilizzare una Società di Revisione iscritta all'albo speciale delle Società di Revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) in quanto tale possibilità non è espressamente prevista nell'Accordo Stato-Regioni.
E' possibile richiedere con un'unica procedura l'autorizzazione di uno stesso controllore per più progetti?
-
E' possibile per un singolo beneficiario richiedere con un'unica procedura l'autorizzazione di un unico controllore esterno/interno per più progetti approvati nell'ambito del medesimo programma. Nel caso il beneficiario intenda avvalersi del medesimo controllore interno/esterno per diversi progetti approvati nell'ambito di Programmi diversi, dovranno essere attivate tante procedure di autorizzazione quanti sono i Programmi coinvolti, e la documentazione deve essere indirizzata ai Rappresentanti in Commissione Mista dei singoli Programmi.
Come si considerano i revisori facenti parte del Collegio dei revisori di un Ente?
-
Alla luce della normativa vigente, i revisori facenti parte del Collegio dei revisori di un Ente sono da considerare esperti esterni.
Si richiedono chiarimenti sul requisito di "indipendenza" con riferimento al certificatore esterno
-
Rispetto del requisito di "indipendenza", in base a quanto scritto nell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, il certificatore esterno non deve avere nessun altro tipo di rapporto negoziale con i beneficiari. Ai sensi dello stesso Accordo il certificatore non deve aver svolto a favore del Beneficiario alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente l'affidamento dell'attività di controllo; sono pertanto esclusi anche gli incarichi ai revisori contabili facenti parte del collegio dei revisori delle Società/Enti pubblici.
In attesa dell'operatività a pieno regime di strutture interne deputate all'attività di certificazione di un Ente pubblico, si ammette il riscorso ad un certificatore esterno?
-
Nelle more dell'operatività di strutture interne all'Ente Pubblico deputate all'attività di controllo e certificazione è ammesso il ricorso ad un certificatore esterno. In tali circostanze, l'Ente Pubblico Beneficiario dovrà definire in modo conseguente la durata dell'incarico e del rapporto contrattuale con il controllore esterno. E' peraltro possibile nel corso della vita di un progetto cambiare il certificatore incaricato, posto che ogni nuovo controllore deve essere autorizzato dalla Commissione Mista secondo le procedure previste.
Rispetto al criterio di indipendenza, è possibile definire compiutamente la ragione che determina la sussistenza di tale criterio in relazione all'organizzazione interna dell'Ente? L'indipendenza della struttura che certifica va valutata rispetto all'unità organizzativa distinta che attua il progetto all'interno di un medesimo Dipartimento o valgono altri criteri di valutazione?
-
Una struttura che certifica può essere considerata funzionalmente indipendente da una struttura di gestione all'interno di uno stesso Dipartimento se è dimostrata l'autonomia funzionale e gerarchica delle due strutture e che quindi le due unità organizzative svolgano attività distinte: è opportuno che l'organizzazione venga formalizzata in appositi ordini di servizio interni.
Esistono parametri per stabilire il corrispettivo da riconoscere al controllore esterno?
-
La legge 248/2006 (Decreto Bersani) ha abolito le tariffe minime per i servizi professionali. E' in corso l'iter legislativo per la revisione. La Commissione Mista sta valutando l'opportunità di emanare un documento di orientamento per i beneficiari italiani.
E' obbligatorio utilizzare il modello di time-sheet allegato al manuale di rendicontazione SEE o è possibile rendicontare i costi di personale utilizzando un proprio modello che rispetti i requisiti stabiliti nel manuale stesso?
-
Nel SEE Control Guidelines - pagina 19 - in riferimento ai metodi di calcolo dei costi di personale, si invitano gli Stati Membri a sviluppare template da utilizzare come time-sheet e per il calcolo dei costi da attribuire ai progetti.
Inoltre, tra i supporting documents vengono richieste time-sheet dalle quali sia possibile ricostruire sia il tempo lavorato sia quello dedicato al progetto. Quest'ultimo requisito è soddisfatto utilizzando l'allegato 11 al manuale, dove devono essere elencate le ore e le attività "Project related /not related to this SEE project".
Se il modello autonomamente sviluppato soddisfa sia i requisiti del Manuale SEE per l'Italia, sia le Linee Guida sui Controlli valide per tutti i paesi partecipanti è possibile continuare ad utilizzarlo.
Tuttavia, per motivi di omogeneità, è preferibile l'utilizzo del modello proposto e allegato nel Manuale di Programma.
Come è regolata la partecipazione di Paesi candidati e potenziali candidati?
-
Entro 3 mesi dalla approvazione definitiva dei progetti da parte del Monitoring Committee (al quale partecipano con pieno diritto di voto anche i rappresentanti dei paesi IPA), le autorità IPA nei paesi candidati e potenziali candidati (le delegazioni della Commissione Europea, tranne nel caso della Croazia) stipuleranno un contratto di finanziamento con il Financial Lead Partner, individuato tra i partner del medesimo paese, fino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di risorse IPA. L'IPA FINANCIAL Lead Partner, che sottoscriverà il contratto in nome e per conto di tutti gli altri, sarà responsabile della corretta attuazione e rendicontazione delle attività alle autorità IPA. La rendicontazione periodica delle attività dovrà in questo caso essere effettuata secondo le specifiche regole delle PRAG alle Delegazioni della Commissione, con un breve riassunto del progress report complessivo di progetto.
E’ consigliata la partecipazione di Paesi IPA?
-
Non è possibile affermare in astratto se la partecipazione ai progetti in qualità di partner IPA sia consigliata. Tuttavia obiettivo generale del Programma è quello di favorire uno sviluppo equilibrato nonché l'integrazione territoriale dell'area di cooperazione. E' in ogni caso indispensabile che la partecipazione di partner IPA sia giustificata dal reale contributo che possono offrire alla realizzazione degli obiettivi di ciascun progetto.
Che cosa succede a un progetto considerato approvabile se le risorse IPA non sono sufficienti a coprire il budget dei partner IPA coinvolti? Può essere approvato chiedendo una riduzione del budget IPA richiesto o riducendo ad uno status di partner senza budget la condizione dei partner IPA medesimi?
-
Il Comitato di Monitoraggio ha la facoltà di suggerire - ai promotori dei progetti che si troveranno nella suddetta situazione - una modifica della proposta progettuale che può prevedere: l'esclusione del partner IPA, a condizione che ciò non pregiudichi gli elementi che hanno portato ad una valutazione positiva del progetto, ovvero l'utilizzo della regola di flessibilità del 10% FESR se ciò è compatibile con le attività di progetto previste per il partner IPA.
In ogni caso, se il progetto dovesse perdere più di 2 partner a causa di indisponibilità di risorse IPA e della non volontà/praticabilità dell'utilizzo della regola di flessibilità 10% FESR, ciò ne comporterebbe l'esclusione.
Paesi candidati: che problematiche ci sono relativamente alla firma dei contratti e alla piena partecipazione di questi paesi?
-
Entro tre mesi dall'approvazione del progetto da parte del Comitato di Monitoraggio, la Delegazione della Commissione compie una verifica di tipo formale e procede alla firma di un contratto di finanziamento IPA (con l'IPA financial Lead Partner se i soggetti coinvolti di uno stesso paese sono più di uno). Una avvertenza è quella di tenere in considerazione le tempistiche di firma dei financing agreements con i partner dei paesi IPA, che possono non coincidere e provocare sfasamenti o ritardi nelle attività.
Quali sono le risorse IPA allocate?
-
Le risorse IPA allocate per il secondo bando sono così distribuite:
ALBANIA: 540.182,00 €
BOSNIA-HERZEGOVINA: 866.282, 00 €
CROAZIA: 360.000,00 €
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA: 1.018.997,00 €
MONTENEGRO: 1.311.787,00 €
SERBIA: 1.137.855,00 €
In ogni caso le Autorità IPA si riservano il diritto di non impegnare completamente le risorse allocate sul bando.
Quali sono le risorse ENPI?
-
Fondi ENPI non sono previsti per il secondo bando.
Quali sono i soggetti ammissibili?
-
In via generale sono ammissibili soggetti localizzati all'interno dell'area di programma che si configurino come:
- enti pubblici
- organismi di diritto pubblico (soggetti pubblici equivalenti)
- soggetti privati con finalità di interesse generale non aventi carattere industriale/commerciale, dotati di personalità giuridica, che rendano disponibili al pubblico i risultati delle attività di progetto e applichino principi e procedure previste per gli appalti pubblici nell'assegnare eventuali incarichi a soggetti esterni al partenariato nel corso dell'implementazione del progetto.
Ciò significa che nel secondo bando (così come nel primo), le imprese e i soggetti a carattere industriale/commerciale non sono eleggibili, in qualità di partner o Lead Partner.
L'unica eccezione è prevista per i progetti dell'Asse 3:in questo caso, potranno partecipare anche soggetti privati con carattere industriale/commerciale, purché costituiti per finalità di interesse generale (ad es. operatori nel settore dei trasporti e delle infrastrutture).
- organizzazioni internazionali regolate dal diritto di uno degli Stati SEE (ammissibili alle stesse condizioni dei soggetti privati).
ECCEZIONI Le autorità pubbliche Italiane e Ucraine localizzate anche all'esterno dell'area SEE ma con competenza istituzionale per alcune parti dell'area (es. Ministeri) partecipano a pieno titolo al Programma.
Partner UE 20%: nel secondo bando, il Programma applicherà la cosiddetta regola di flessibilità del 20%. In base all'art 21 comma 2 del Regolamento 1080/2006 "Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi
debitamente giustificati, il FESR può finanziare, entro un limite del 20 % dell'importo del suo contributo al programma operativo, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona che partecipa alle operazioni, qualora tali spese apportino benefici alle regioni situate nella zona dell'obiettivo «Cooperazione".
Nel quadro di ciascun progetto, quindi, un massimo del 20% delle risorse FESR attribuite al progetto, potrà essere allocato per finanziare le attività di partner UE localizzati all'esterno dell'area di Programma, che rispettino le condizioni di ammissibilità generali sopra richiamate, secondo due diverse modalità:
1) Partner FESR 20%: con budget autonomo e piena responsabilità finanziaria, per la certificazione dei costi e per il co-finanziamento di parte nazionale;
2) Partner Strategico Associato 20%: senza un budget autonomo, ma finanziato con risorse previste nel budget di un partner UE interno all'area, che si assumerà la responsabilità finanziaria e di certificazione delle relative spese.
Il limite del 20% si applicherà alla somma del contributo FESR utilizzato secondo le due modalità.
Il Programma prevede inoltre una serie di ulteriori condizioni per l'utilizzo della regola di flessibilità 20% FESR, per la cui trattazione dettagliata si rimanda al paragrafo 4.1.8 c) del Programme Manual.
Qual è la definizione di soggetto pubblico equivalente?
-
La definizione di soggetto pubblico equivalente che si ricava dall'art.1 della Direttiva 2004/18/CE e da conseguente Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Gazzetta Ufficiale n.100 2/5/06) è: 1) soggetto costituito per soddisfare bisogni di carattere generale e privo di carattere industriale/commerciale; 2) dotato di personalità giuridica autonoma; 3) finanziato per la maggior parte dallo stato, da regioni, enti locali o altri soggetti di diritto pubblico; ovvero soggetti in cui la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, o gestionale o di sorveglianza è nominato dallo stato, regioni, enti locali o altri enti di diritto pubblico. La documentazione necessaria a provare il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere presentata esclusivamente dietro esplicita richiesta in tal senso da parte del JTS, che può avvenire durante la fase di verifica dei requisiti di ammissibilità sia nella prima che nella seconda fase del processo di selezione delle proposte. Nella maggioranza dei casi lo statuto, il libro soci e la relazione di accompagnamento al bilancio dovrebbero contenere tutte le informazioni necessarie a riguardo.
Ai fini della qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico, anche secondo la giurisprudenza comunitaria ([1]) e nazionale, non è sufficiente che il soggetto, dotato di personalità giuridica abbia una partecipazione pubblica anche a livello maggioritario, occorre far riferimento a due condizioni: una di segno positivo d'una di segno negativo.
La prima consistente nella circostanza che il soggetto sia stato istituito al fine di soddisfare un bisogno di interesse generale (ovvero riferibile ad una collettività di soggetti di ampiezza e contenuti tali da giustificare che il medesimo sia soddisfatto mediante la creazione di un organismo soggetto all'influenza dominante dell'autorità pubblica) (2).
La seconda consistente nel fatto che bisogno da soddisfare non abbia natura industriale commerciale (non suscettibile di soddisfacimento mediante lo svolgimento di attività avente natura commerciale o industriale, vale a dire mediante attività di produzione o scambio di beni e servizi a favore di un'indifferenziata platea d'operatori economici, consumatori o utenti) ([2]).
Per esempio, a parere della Corte di Giustizia([3]), l'Ente autonomo per la fiera di Milano non è un organismo di diritto pubblico: lo stesso, infatti, persegue un interesse che, ancorché generale, si presenta tuttavia con un carattere industriale e commerciale.
Deve invece qualificarsi organismo di diritto pubblico anche l'ente che non specificamente istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale commerciale svolga successivamente un'attività rispondente suddetti requisiti.
La valutazione, dunque, dovrà essere sempre di carattere oggettivo e riferita alle circostanze e modalità operative di ciascun ente sussistenti al momento della presentazione del progetto.
L'allegato III della Direttiva 2004/18 fornisce, per ogni stato membro, un elenco indicativo e non esaustivo delle categorie degli organismi di diritto pubblico.
Per l'Italia sono indicati i soggetti e le categorie di cui all'elenco seguente.
1.1.1.1 Organismi
•· Società "Stretto di Messina"
•· Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo
•· Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
•· Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV
•· ANAS S.p.a
1.1.1.2 Categorie
•· Enti portuali e aeroportuali
•· Consorzi per le opere idrauliche
•· Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
•· Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
•· Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
•· Enti di ricerca e sperimentazione
•· Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
•· Consorzi di bonifica
•· Enti di sviluppo e di irrigazione
•· Consorzi per le aree industriali
•· Comunità montane
•· Enti preposti a servizi di pubblico interesse
•· Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero
•· Enti culturali e di promozione artistica
Successiva giurisprudenza ha esteso ad altri casi la qualifica di organismo di diritto pubblico quali Ferrovie dello Stato S.p.A.([4]), l'interporto di Padova S.p.A.([5]), Sviluppo Italia S.p.a.([6]), la RAI([7]), etc...
GC.
________________
([1]) Rif. C. Gius. CE 10 novembre 1998, c. 360/96
([2]) Cass. civ, SU, n. 97/2004
([3]) C. Giust. CE, 10 maggio 2001, c. 223/99 e c. 260/99
([4]) Cass. civ, sez. VI, n. 5007/01
([5]) CdS civ, sez. V, n. 4748/03
([6]) CdS civ, sez. VI, n. 192/01
([7]) CdS civ, sez. VI, n. 1770/05
Come possono partecipare i soggetti/organismi privati?
-
I soggetti privati intesi come imprese non possono partecipare in qualità di partner e ricevere il contributo FESR almeno per il secondo bando. Il Comitato di Monitoraggio potrà prendere un orientamento differente in futuro. Le imprese private possono tuttavia partecipare in qualità di sub-fornitori ai progetti, se i soggetti partner decidono di affidare all'esterno la realizzazione di una parte di attività, applicando criteri e procedure trasparenti di selezione, applicando le regole degli appalti pubblici, secondo le diverse soglie previste.
Le organizzazioni non governative (ONG) e il terzo settore sono soggetti ammissibili?
-
I soggetti del terzo settore e le organizzazioni di volontariato sono in linea di massima soggetti ammissibili in qualità di partner nei progetti SEE: non hanno in genere finalità industriali/commerciali e sono istituiti per soddisfare bisogni di carattere generale. Particolare attenzione andrà comunque posta al possesso del requisito della personalità giuridica, regolata diversamente in ciascuno stato.
Le associazioni dei consumatori italiane e quelle di protezione ambientale che collaborano con associazioni gemelle presenti nelle nazioni dell'est europeo possono partecipare come partner?
-
Si le ONG e le associazioni dei consumatori - purché dotate di personalità giuridica - possono partecipare in qualità di partner nei progetti.
Le Camere di Commercio (enti pubblici dotati di autonomia funzionale e operanti a livello territoriale provinciale) sono da considerare come “organismi di diritto pubblico”?
-
In Italia le Camere di Commercio sono soggetti pubblici. In altri paesi il loro status giuridico è diverso ed occorre contattare i contact point nazionali per avere conferma sulla loro ammissibilità.
Un soggetto situato all'interno dell'UE ma al di fuori dell'area Programma (ad es. associazioni di imprese/Italia ma non area SEE) può aderire al progetto?
-
In questo secondo bando il Comitato di Monitoraggio ha deciso di applicare la regola di flessibilità del 20%: sarà quindi possibile per organizzazioni private, che rispettano i requisiti generali di ammissibilità ma localizzate fuori dall'area di Programma partecipare come partner o come partner strategico associato. Per approfondire condizioni e modalità di partecipazione, si veda il paragrafo 4.1.8 c) del Programme Manual.
I GAL sono soggetti ammissibili?
-
Ai GAL vanno applicate le regole generali di ammissibilità. Non esiste una risposta valida per tutti i GAL, vista la varietà di configurazioni giuridiche assunte e di attività svolte. Caso per caso andrà quindi verificato se il singolo GAL si configura come organismo di diritto pubblico ovvero come soggetto di diritto privato. In linea generale, tuttavia, va ricordato che i GAL hanno avuto origine nell'ambito del Programma LEADER e ad essi è dedicato un asse dei Piani Regionali di Sviluppo Rurale finanziati dal FEASR per il periodo 2007-2013. I GAL nascono quindi per il perseguimento di finalità di interesse generale (lo sviluppo socio-economico delle aree rurali). Quanto alla configurabilità dei GAL quali organismi di diritto pubblico, va tuttavia ricordato che lo stesso art. 62 del Regolamento FEASR richiede che il partenariato locale che da vita al GAL sia costituito almeno per il 50% da soggetti privati. Circa la natura pubblica e/o privata delle risorse necessarie al loro funzionamento, andrà verificato caso per caso se vi è prevalenza dell'una o dell'altra. Da verificare, infine, il requisito della personalità giuridica, anche se nella maggior parte dei casi i GAL hanno assunto veste di persone giuridiche.
Chi può essere LP?
-
Tutti i soggetti ammissibili possono essere partner o LP. Si tratta di una valutazione di opportunità: per la scelta del LP, occorre tenere presenti la capacità sia istituzionale e finanziaria sia tecnica di gestione del progetto in relazione agli obiettivi, oltre che naturalmente l'esperienza nella gestione di partenariati transnazionali.
Definizione del leader-coordinatore del progetto: scientifico o amministrativo? italiano o membro non EU?
-
E' definito LP il soggetto che, a nome e per conto degli altri partner, presenta la candidatura e firma il subsidy contract con il JTS in rappresentanza dell'Autorità di Gestione del Programma. Il LP ha piena responsabilità amministrativa e finanziaria sui Fondi FESR ricevuti per tutta la durata del progetto, cura l'adempimento degli obblighi di rendicontazione finanziaria e delle attività ed è il solo tramite del progetto verso gli organismi di gestione del programma. Almeno in linea di teoria sarebbe possibile avere una responsabilità legale e finanziaria (Lead Partner) separata dalla responsabilità di coordinamento delle attività. Tuttavia tale separazione non è consigliata.
Per la scelta del LP, infine, i criteri da considerare sono: eleggibilità e capacità di gestione tecnica e finanziaria, esperienza e competenza nella gestione di progetti di cooperazione e possibilmente anche nei temi trattati.
Si possono includere nel partenariato dei partner associati/osservatori senza alcun contributo FESR/IPA/ENPI?
-
I promotori ed i partner dei progetti SEE possono decidere di includere nel partenariato soggetti che, pur in possesso dei requisiti generali di ammissibilità, parteciperanno al progetto in qualità di Partner Strategici Associati. La categoria dei Partner Strategici Associati è caratterizzata dal fatto di non avere un budget autonomo, ma dall'essere "sponsorizzata" da un partner di progetto, attraverso l'allocazione di risorse nel relativo budget, per spese di viaggio e soggiorno (le uniche ammissibili).
Infine è possibile che soggetti partecipino in qualità di osservatori esterni, senza cioè ricevere alcun contributo (né direttamente, né indirettamente).
Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.2.2 del Programme Manual e la relativa tabella di sintesi.